Acquisto di una casa o di un appartamento in Svizzera da parte di stranieri

 

Prima di acquistare una casa, un appartamento o terreno edificabile, è consigliabile accertarsi presso l’autorità competente (Registro Fondiario o ispettorato del registro fondiario), se sono esistono tutte le condizioni necessarie o se è richiesta un’autorizzazione. Infatti, gli stranieri che intendono acquistare abitazioni o terreni edificabili in Svizzera necessitano in alcuni casi di un’autorizzazione.

Cittadini UE  :  Per l’acquisto di immobili, i cittadini UE/AELS domiciliati in Svizzera hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri.

Extra UE :  È possibile acquistare abitazioni principali (case unifamiliari e appartamenti in condominio) e terreno edificabile nel luogo di domicilio senza autorizzazione, purché siano adempiute le condizioni seguenti:

  • essere titolare di un permesso di dimora valido, permesso B per stranieri
  • abitare personalmente nell’abitazione se si è domiciliati nello stesso Comune
  • i lavori di costruzione o ristrutturazione dovranno iniziare entro un anno dall’acquisto.

Per le seguenti abitazioni è necessaria un’autorizzazione:

  • appartamenti di vacanza
  • unità abitative in un cosiddetto apparthotel (albergo costituito da appartamenti)
  • abitazioni secondarie

L’Acquisto di una casa o di un appartamento in Svizzera da parte di stranieri che risiedono all’estero è soggetto a determinate restrizioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’autorità cantonale (registro fondiario o ispettorato del registro fondiario).

L’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di stranieri è limitato dalla Legge federale “Lex Koller” (chiamata nel passato “Lex Friedrich”). Raccomandiamo vivamente di identificare fin dall’inizio quale tipo di acquisto immobiliare sarà ammissibile.

La Legge “LAFE” del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (“LAFE”) limita l’acquisto di immobili da parte di stranieri. La “LAFE” è una Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero.

Quando si acquista un immobile si è quindi sempre soggetti ad approvazione “LAFE”.

L’acquisto di fondi per scopi commerciali non soggiace ad autorizzazione.

Per non incappare in spiacevoli sorprese, è bene affidarsi a dei consulenti immobiliari qualificati, in grado di seguirvi nelle fasi di selezione dell’immobile o del progetto immobiliare.

Fiduciario immobiliare

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Il lavoro che puo’ svolgere il vostro Fiduciario immobiliare relativo all’acquisto di una casa o di un appartamento in Svizzera da parte di stranieri,è verificare la documentazione relativa l’immobile ed informarvi su eventuali limiti o permessi necessari, oltre alla congruità delle informazioni ricevute da chi vende :

  • controllo mappali e delle PPP ( Proprietà per Piani) proprietà effettiva, con Estratto Registro Fondiario
  • visione estratti : servitu’, annotazioni
  • abitazione primaria o secondaria
  • Costituzione PPP
  • asseganzione parti comuni e di pertinenza
  • regolamento condominiale
  • Piano Regolatore

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